DELIBERAZIONE N. 52
Il Comitato Centrale della FNOMCeO, riunito a Roma il 23 febbraio 2007;
VISTO l’articolo 2, comma 1, lett. b), della legge 4 agosto
2006, n. 248 che testualmente sancisce: “Sono abrogate le disposizioni
legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività
libero professionali e intellettuali il divieto, anche parziale, di
svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni
professionali, le caratteristiche del servizio offerto nonché
il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di
trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è
verificato dall’Ordine”;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 175 così come modificata
dall’articolo 3 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, dall’articolo
12 della legge 14 ottobre 1999, n. 362 e dal comma 8 dell’articolo
7 della legge 3 maggio 2004, n. 112;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 “Attuazione
della direttiva comunitaria 2001/31/CE” relativa a taluni aspetti
giuridici dei servizi della società dell’informazione nel
mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico;
VISTI gli articoli 55, 56 e 57 del Codice di Deontologia Medica approvato
in data il 16 dicembre 2006 e la Linea-guida sulla pubblicità
dell’informazione sanitaria allegata al Codice di Deontologia
Medica;
VISTA la sentenza della Corte di Cassazione n. 652/2007;
VISTE le risultanze della riunione del 30 gennaio 2007 della Commissione
tecnico-giuridica della Federazione;
VISTE le risultanze della riunione del 6 febbraio 2007 della Commissione
sulla pubblicità sanitaria;
CONSIDERATO che occorre individuare orientamenti comuni finalizzati
a consentire agli Ordini provinciali di svolgere, in modo omogeneo e
coerente il ruolo di verifica della trasparenza e veridicità
dei messaggi pubblicitari così come stabilito nel già
citato articolo 2, comma 1, lett. b), della legge 4 agosto 2006, n.
248;
CONSIDERATO che gli Ordini provinciali, anche prima dell’entrata
in vigore della legge 4 agosto 2006, n. 248 non dovevano provvedere
a rilasciare alcun provvedimento autorizzatorio nei confronti dei messaggi
pubblicitari proposti dagli iscritti ma che avevano solo il compito
di rilasciare un nullaosta, quale parere obbligatorio ma non vincolante
nei confronti degli Enti territoriali, titolari del potere di adottare
l’autorizzazione prevista dagli articoli 2 e 5 della legge 175/92;
CONSIDERATO che la sentenza della Corte di Cassazione n. 652/2007 non
ha in alcun modo modificato l’interpretazione del quadro normativo
preesistente, essendosi espressa in via incidentale sulla materia;
CONSIDERATA la necessità di sostituire al comma 2 dell’articolo
56 del Codice di Deontologia Medica la dizione: “autorizzata dall’Ordine”
con “verificata dall’Ordine”;
CONSIDERATO altresì che in relazione a quanto previsto nella
presente deliberazione occorre modificare ed integrare in parte alcune
indicazioni previste nella Linea-guida sulla pubblicità dell’informazione
sanitaria allegata al Codice di Deontologia Medica;
VISTO l’articolo 15, comma 1, lett. b), del DLCPS 13 settembre
1946, n. 233 relativo all’attribuzione di coordinare e promuovere
l’attività degli Ordini;
DELIBERA
- ogni messaggio pubblicitario, svolto dai medici e dagli odontoiatri
in materia sanitaria a titolo individuale, in forma societaria o comunque
nelle loro funzioni di Direttori Sanitari di strutture autorizzate,
deve essere rispondente alle disposizioni deontologiche di cui agli
art. 55, 56, e 57 del vigente Codice di Deontologia e alla Linea-guida
sulla pubblicità dell’informazione sanitaria allegata al
Codice, relativamente ai contenuti, ai mezzi e alle forme dell’informazione
sanitaria;
- gli Ordini, ai fini degli obblighi della verifica deontologica prevista
nell’articolo 2, comma 1, lett. b), della legge 4 agosto 2006,
n. 248 cui corrisponde l’esercizio della potestà disciplinare
in caso di accertata violazione delle norme, promuovono iniziative ed
attivano procedure idonee a favorire la comunicazione da parte degli
iscritti dei propri messaggi pubblicitari;
- a partire dal 1° aprile 2007, fatta salva la pubblicità
già oggetto di specifica autorizzazione da parte degli Ordini
o degli altri Enti allo scopo abilitati, la comunicazione di cui sopra
dovrà avvenire tramite una specifica dichiarazione, rilasciata
dall’iscritto, di conformità del messaggio pubblicitario
alle norme del Codice di Deontologia e a quanto previsto nella Linea-guida
sulla pubblicità dell’informazione sanitaria allegata al
Codice stesso. La mancata comunicazione preventiva ha rilievo disciplinare
solo nel caso in cui il messaggio non sia, alla verifica, conforme alle
norme deontologiche;
- gli Ordini devono attivare strutture e procedure di consulenza per
i propri iscritti, al fine della valutazione preventiva e precauzionale
del messaggio, allo scopo di prevenire e contenere il contenzioso disciplinare;
- gli Ordini, qualora formalmente richiesti, sono tenuti a rilasciare
il “nulla osta” previsto dalla legge 175/92 che gli Enti
territoriali (Comuni e Regioni) dovessero esigere nel procedimento,
quale atto indefettibile della procedura amministrativa;
- ai fini della tutela della dignità e del decoro, i mezzi,
le forme e gli strumenti indicati nella legge 175/92 e nel DM 657/94
per la diffusione dei messaggi pubblicitari conservano piena rispondenza
alle disposizioni del vigente Codice di Deontologia anche a seguito
delle innovazioni legislative introdotte in materia;
- la dizione “autorizzata dall’Ordine” di cui al comma
2 dell’articolo 56 del Codice di Deontologia Medica viene sostituita
con “verificata dall’Ordine”;
- il testo della Linea-guida sulla pubblicità dell’informazione
sanitaria, approvato il 16 dicembre 2006, viene modificato secondo gli
orientamenti contenuti nella presente deliberazione;
- il testo dell’articolo 56 del nuovo Codice di Deontologia Medica
e della Linea-guida sulla pubblicità dell’informazione
sanitaria fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- al fine di esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento dell’attività
degli Ordini di cui all’articolo 15, lett. b), del DLCPS 233/46,
la FNOMCeO costituisce l’Osservatorio Nazionale sulla Pubblicità
dell’Informazione Sanitaria, coordinato dal Segretario della Federazione
e composto da un gruppo tecnico-giuridico e da responsabili istituzionali
degli Ordini provinciali, da individuare con apposita deliberazione
del Comitato Centrale. L’Osservatorio avrà compiti di monitoraggio
sull’efficacia delle procedure attuate, di sviluppo degli orientamenti
in materia di nomenclatore delle attività sanitarie e di valutazione
degli elementi costitutivi i costi delle prestazioni infine di consulenza
agli Ordini provinciali al fine di rendere uniformi e coerenti i comportamenti
degli stessi. Entro dicembre 2007, l’Osservatorio provvede alla
definizione di un primo specifico Rapporto al Comitato Centrale, anche
allo scopo di motivare eventuali proposte al Consiglio Nazionale di
adeguamenti ed integrazioni alle procedure di verifica e alla Linea-guida
sulla pubblicità dell’informazione allegatA al Codice.
Art. 56
- Pubblicità dell’informazione sanitaria -
La pubblicità dell’informazione in materia sanitaria, fornita
da singoli o da strutture sanitarie pubbliche o private, non può
prescindere, nelle forme e nei contenuti, da principi di correttezza
informativa, responsabilità e decoro professionale.
La pubblicità promozionale e comparativa è vietata.
Per consentire ai cittadini una scelta libera e consapevole tra strutture,
servizi e professionisti è indispensabile che l’informazione,
con qualsiasi mezzo diffusa, non sia arbitraria e discrezionale, ma
obiettiva, veritiera, corredata da dati oggettivi e controllabili e
verificata dall’Ordine competente per territorio.
Il medico che partecipa, collabora od offre patrocinio o testimonianza
alla informazione sanitaria non deve mai venir meno a principi di rigore
scientifico, di onestà intellettuale e di prudenza, escludendo
qualsiasi forma anche indiretta di pubblicità commerciale personale
o a favore di altri.
Il medico non deve divulgare notizie su avanzamenti nella ricerca biomedica
e su innovazioni in campo sanitario, non ancora validate e accreditate
dal punto di vista scientifico in particolare se tali da alimentare
infondate attese e speranze illusorie.
PUBBLICITA’ DELL’INFORMAZIONE SANITARIA
LINEA-GUIDA
INERENTE L’APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 55-56-57
DEL CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA
1. PREMESSA
La presente linea-guida in attuazione degli artt. 55-56-57 del Codice
di Deontologia Medica è riferita a qualsivoglia forma di pubblicità
dell’informazione, comunque e con qualsiasi mezzo diffusa, compreso
l’uso di carta intestata e di ricettari, utilizzata nell’esercizio
della professione in forma individuale o societaria o comunque nello
svolgimento delle funzioni di Direttore sanitario di strutture autorizzate.
2. DEFINIZIONI
Ai fini della presente linea-guida, si intendono:
Prestatore di servizi: la persona fisica (medico o odontoiatra) o giuridica
(struttura sanitaria pubblica o privata) che eroga un servizio sanitario.
Nella presente linea-guida si usa la parola “medico” al
posto di “prestatore di servizi”, pur riferendosi ugualmente
a persone fisiche o giuridiche.
Pubblicità: qualsiasi forma di messaggio, in qualsiasi modo diffuso,
con lo scopo di promuovere le prestazioni professionali in forma singola
o societaria. La pubblicità deve essere, comunque, riconoscibile,
veritiera e corretta.
Pubblicità ingannevole: qualsiasi pubblicità che in qualunque
modo, compresa la sua presentazione, sia idonea ad indurre in errore
le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa
raggiunge, e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare
il loro comportamento.
Pubblicità comparativa: qualsiasi pubblicità che pone
a confronto in modo esplicito o implicito uno o più concorrenti
di servizi rispetto a quelli offerti da chi effettua la pubblicità.
Informazione sanitaria: qualsiasi notizia utile e funzionale al cittadino
per la scelta libera e consapevole di strutture, servizi e professionisti.
Le notizie devono essere tali da garantire sempre la tutela della salute
individuale e della collettività.
3. ELEMENTI COSTITUTIVI DELL’INFORMAZIONE SANITARIA
Il medico su ogni comunicazione informativa dovrà inserire:
- nome e cognome
- il titolo di medico chirurgo e/o odontoiatra
- il domicilio professionale
L’informazione tramite siti Internet deve essere rispondente
al D.Lgs n. 70 del 9 aprile 2003 e dovrà contenere:
- il nome, la denominazione o la ragione sociale;
- il domicilio o la sede legale;
- gli estremi che permettono di contattarlo rapidamente e di comunicare
direttamente ed efficacemente, compreso l'indirizzo di posta elettronica;
- l'Ordine professionale presso cui è iscritto e il numero di
iscrizione;
- gli estremi della laurea e dell’abilitazione e l’Università
che li ha rilasciati;
- la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, che il messaggio
informativo è diramato nel rispetto della presente linea guida;
- il numero della partita IVA qualora eserciti un'attività soggetta
ad imposta.
Inoltre dovrà contenere gli estremi della comunicazione inviata
all’Ordine provinciale relativa all’autodichiarazione del
sito Internet rispondente ai contenuti della presente linea-guida.
I siti devono essere registrati su domini nazionali italiani e/o dell’Unione
Europea, a garanzia dell’individuazione dell’operatore e
del committente pubblicitario.
4. ULTERIORI ELEMENTI DELL’INFORMAZIONE
- i titoli di specializzazione, di libera docenza, i master universitari,
dottorati di ricerca, i titoli di carriera, titoli accademici ed eventuali
altri titoli. I titoli riportati devono essere verificabili; a tal fine
è fatto obbligo indicare le autorità che li hanno rilasciati
e/o i soggetti presso i quali ottenerne conferma;
- il curriculum degli studi universitari e delle attività professionali
svolte e certificate anche relativamente alla durata, presso strutture
pubbliche o private, le metodiche diagnostiche e/o terapeutiche effettivamente
utilizzate e ogni altra informazione rivolta alla salvaguardia e alla
sicurezza del paziente, certificato negli aspetti quali-quantitativi
dal direttore o responsabile sanitario;
- il medico non specialista può fare menzione della particolare
disciplina specialistica che esercita, con espressioni che ripetano
la denominazione ufficiale della specialità e che non inducano
in errore o equivoco sul possesso del titolo di specializzazione, quando
abbia svolto attività professionale nella disciplina medesima
per un periodo almeno pari alla durata legale del relativo corso universitario
di specializzazione presso strutture sanitarie o istituzioni private
a cui si applicano le norme, in tema di autorizzazione e vigilanza,
di cui all’art. 43 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833. L’attività
svolta e la sua durata devono essere comprovate mediante attestato rilasciato
dal direttore o dal responsabile sanitario della struttura o istituzione:
- nell’indicazione delle attività svolte e dei servizi
prestati può farsi riferimento al Tariffario Nazionale o ai Nomenclatori
Regionali. L’Ordine valuterà l’indicazione di attività
non contemplate negli elenchi di cui sopra, in modo particolare le cosiddette
Medicine e Pratiche non convenzionali già individuate quale atto
medico dalla FNOMCeO e, comunque, per tali finalità già
oggetto di specifiche deliberazioni del Comitato Centrale. In ogni caso
dovranno restare escluse le attività manifestamente di fantasia
o di natura meramente reclamistica, che possono attrarre i pazienti
sulla base di indicazioni non concrete o veritiere;
- ogni attività oggetto di informazione deve fare riferimento
a prestazioni sanitarie effettuate direttamente dal professionista e,
ove indicato, con presidi o attrezzature esistenti nel suo studio. In
ogni caso l’effettiva disponibilità di quanto necessario
per l’effettuazione della prestazione nel proprio studio costituirà
elemento determinante di valutazione della veridicità e trasparenza
del messaggio pubblicitario;
- pagine dedicate all’educazione sanitaria in relazione alle specifiche
competenze del professionista;
- l’indirizzo di svolgimento dell’attività, gli orari
di apertura, le modalità di prenotazione delle visite e degli
accessi ambulatoriali e/o domiciliari, l’eventuale presenza di
collaboratori e di personale con l’indicazione dei relativi profili
professionali e, per le strutture sanitarie, le branche specialistiche
con i nominativi dei sanitari afferenti e del sanitario responsabile.
Può essere pubblicata una mappa stradale di accesso allo studio
o alla struttura;
- le associazioni di mutualità volontaria con le quali ha stipulato
convenzione;
- laddove si renda necessario ai fini della chiarezza informativa e
nell’interesse del paziente, il medico utilizza, ove non già
previsto, il cartellino o analogo mezzo identificativo fornito dall’Ordine;
- nel caso in cui il professionista desideri informare l’utenza
circa le indagini statistiche relative alle prestazioni sanitarie, deve
fare esclusivo riferimento ai dati resi pubblici e/o e comunque elaborati
dalle autorità sanitarie competenti.
In caso di utilizzo dello strumento Internet è raccomandata
la conformità dell’informazione fornita ai principi dell’HONCode,
ossia ai criteri di qualità dell’informazione sanitaria
in rete. Inoltre in tali forme di informazione possono essere presenti:
- collegamenti ipertestuali purché rivolti soltanto verso autorità,
organismi e istituzioni indipendenti (ad esempio: Ordini professionali,
Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Servizio
Sanitario Regionale, Università, Società Scientifiche);
- spazi pubblicitari tecnici al solo scopo di fornire all’utente
utili strumenti per la navigazione (ad esempio: collegamenti per prelevare
software per la visualizzazione dei documenti, per la compressione dei
dati, per il download dei files).
5. REGOLE DEONTOLOGICHE
Quale che sia il mezzo o lo strumento comunicativo usato dal medico:
- non è ammessa la pubblicità ingannevole, compresa la
pubblicazione di notizie che ingenerino aspettative illusorie, che siano
false o non verificabili, o che possano procurare timori infondati,
spinte consumistiche o comportamenti inappropriati;
- non è ammessa la pubblicazione di notizie che rivestano i caratteri
di pubblicità personale surrettizia, artificiosamente mascherata
da informazione sanitaria;
- non è ammessa la pubblicazione di notizie che siano lesive
della dignità e del decoro della categoria o comunque eticamente
disdicevoli;
- non è ammesso ospitare spazi pubblicitari, a titolo commerciale
con particolare riferimento ad aziende farmaceutiche o produttrici di
dispositivi o tecnologie operanti in campo sanitario, né, nel
caso di internet, ospitare collegamenti ipertestuali ai siti di tali
aziende o comunque a siti commerciali;
- per quanto concerne la rete Internet, il sito web non deve ospitare
spazi pubblicitari o link riferibili ad attività pubblicitaria
di aziende farmaceutiche o tecnologiche operanti in campo sanitario;
- non è ammessa la pubblicizzazione e la vendita, né in
forma diretta, né, nel caso di Internet, tramite collegamenti
ipertestuali, di prodotti, dispositivi, strumenti e di ogni altro bene
o servizio;
- è consentito diffondere messaggi informativi contenenti le
tariffe delle prestazioni erogate, fermo restando che le caratteristiche
economiche di una prestazione non devono costituire aspetto esclusivo
del messaggio informativo.
6. PUBBLICITA’ DELL’INFORMAZIONE TRAMITE INTERNET
Per le forme di pubblicità dell’informazione tramite Internet,
il professionista dovrà comunicare all’Ordine provinciale
di iscrizione (in caso di strutture sanitarie tale onere compete al
Direttore Sanitario) di aver messo in rete il sito, dichiarando la conformità
deontologica alla presente linea-guida.
7. UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA PER MOTIVI CLINICI
L’utilizzo della posta elettronica (e-mail) nei rapporti con
i pazienti è consentito purché vengano rispettati tutti
i criteri di riservatezza dei dati e dei pazienti cui si riferiscono
ed in particolare alle seguenti condizioni:
- ogni messaggio deve contenere l’avvertimento che la visita medica
rappresenta il solo strumento diagnostico per un efficace trattamento
terapeutico e che i consigli forniti via e-mail vanno intesi come meri
suggerimenti di comportamento; va altresì riportato che trattasi
di corrispondenza aperta;
- è rigorosamente vietato inviare messaggi contenenti dati sanitari
di un paziente ad altro paziente o a terzi;
- è rigorosamente vietato comunicare a terzi o diffondere l’indirizzo
di posta elettronica dei pazienti, in particolare per usi pubblicitari
o per piani di marketing clinici;
- qualora il medico predisponga un elenco di pazienti suddivisi per
patologia, può inviare messaggi agli appartenenti alla lista,
evitando che ciascuno destinatario possa visualizzare dati relativi
agli altri appartenenti alla stessa lista;
- l’utilizzo della posta elettronica nei rapporti fra colleghi
ai fini di consulto è consentito purché non venga fornito
il nominativo del paziente interessato, né il suo indirizzo,
né altra informazione che lo renda riconoscibile, se non per
quanto strettamente necessario per le finalità diagnostiche e
terapeutiche;
- la disponibilità di sistemi di posta elettronica sicurizzati
equiparati alla corrispondenza chiusa, può consentire la trasmissione
di dati sensibili per quanto previsto dalla normativa sulla tutela dei
dati personali.
8. UTILIZZO DELLE EMITTENTI RADIOTELEVISIVE NAZIONALI E LOCALI, DI
ORGANI DI STAMPA E ALTRI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DELLE
NOTIZIE
Nel caso di informazione sanitaria, il medico che vi prende parte a
qualsiasi titolo non deve, attraverso lo strumento radiotelevisivo,
gli organi di stampa e altri strumenti di comunicazione, concretizzare
la promozione o lo sfruttamento pubblicitario del suo nome o di altri
colleghi. Il medico è comunque tenuto al rispetto delle regole
deontologiche previste al punto 5) della presente linea-guida.
Nel caso di pubblicità dell’informazione sanitaria il medico
è tenuto al rispetto di quanto previsto ai punti 3) 4) e 5) della
presente linea-guida.
9. VERIFICA E VALUTAZIONE DEONTOLOGICA
I medici chirurghi e gli odontoiatri iscritti agli Albi professionali
sono tenuti al rispetto della presente linea-guida comunicando all’Ordine
competente per territorio il messaggio pubblicitario che si intende
proporre onde consentire la verifica di cui all’art. 56 del Codice
stesso.
La verifica sulla veridicità e trasparenza dei messaggi pubblicitari
potrà essere assicurata tramite una specifica autodichiarazione,
rilasciata dagli iscritti, di conformità del messaggio pubblicitario,
degli strumenti e dei mezzi utilizzati alle norme del Codice di Deontologia
Medica e a quanto previsto nella presente linea-guida sulla pubblicità
dell’informazione sanitaria.
Gli iscritti potranno altresì avvalersi di una richiesta di valutazione
preventiva e precauzionale da presentare ai rispettivi Ordini di appartenenza
sulla rispondenza della propria comunicazione pubblicitaria alle norme
del Codice di Deontologia Medica. L’Ordine provinciale, ricevuta
la suddetta richiesta, provvederà al rilascio di formale e motivato
parere di eventuale non rispondenza deontologica.
L’inosservanza di quanto previsto dal Codice secondo gli orientamenti
della presente linea-guida è punibile con le sanzioni comminate
dagli organismi disciplinari previsti dalla legge.
La FNOMCeO predisporrà laddove opportuno ulteriori atti di indirizzo
e coordinamento.